ANZIANA ferita dal crollo del soffione della doccia 

L'idraulico dovrà risarcirla! 

IL FATTO Un idraulico è stato condannato dal tribunale a un risarcimento di 20 mila euro per avere installato male il soffione in metallo in una doccia, che cadendo dal soffitto ha colpito alla testa una signora di 81 anni, che tramortita ha trascorso alcuni giorni in rianimazione all’ospedale, causa un forte trauma cranico. Il fatto si verificò dopo qualche giorno dall’intervento dell’idraulico per la sistemazione della doccia che non funzionava. L’artigiano lavorò per forare il muro e sostituire una tubazione. Qualche giorno dopo si verificò l’incidente: con la donna in doccia il soffione metallico (da dove esce l’acqua) si staccò dal soffitto per colpirla sulla testa. Da quanto ricostruito sull’incidente domestico, l’idraulico non aveva applicato delle viti nella parte interna del soffione per garantire l’ancoraggio al soffitto. Nei giorni scorsi la sentenza del tribunale di condanna per l'artigiano a 20 mila euro più le spese legali: da una consulenza tecnica d’ufficio è emerso che in effetti il soffione non era stato ancorato correttamente al soffitto. IL RISCHIO Il fatto citato si presta per chiarire da subito che per questo evento una normale assicurazione non basta, ma serve un’attenzione specifica al rischio. Le normali assicurazioni di responsabilità civile prestano la loro copertura per fatti accaduti durante lo svolgimento dell’attività. L’evento che ha provocato il trauma carico all’anziana signora non si è però consumato durante lo svolgimento dei lavori, ma dopo la consegna del lavoro al committente. In questi casi si parla di un fatto postumo, ovvero occorso dopo la conclusione dei lavori. 

LA SOLUZIONE Non sempre chi stipula un contratto di assicurazione per la responsabilità civile della propria attività è attento a questo particolare, confidando che il contratto lo preveda. Così non è; nella realtà la garanzia postuma viene acquistata solo su espressa richiesta e mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. Con Bene Business la garanzia è compresa mediante attivazione della Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera. La garanzia vale per i fatti verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori e derivanti da difetto di installazione, difettosa esecuzione di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere. Requisito per l’operatività della garanzia è che il danno si verifichi entro 24 mesi dalla data di compimento dei lavori (purché questi siano stati eseguiti durante il periodo di validità della polizza) e comunque denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. 

A cura della Redazione di Assinews

CLIENTE SI ROMPE DUE DENTI A CAUSA DI UN OSSO NELLA SUA ZUPPA!

Risarcito dal ristorante! 

IL FATTO Il piatto orzotto è una delle specialità del ristorante; un 50 enne impiegato, frequentatore abituale, difficilmente rinuncia a quel gustoso primo piatto. Questa volta però, qualche cosa è andato storto. L’uomo, infatti, mentre mangiava la sua pietanza preferita, all’improvviso ha sentito un forte dolore in bocca e si è ritrovato con due incisivi rotti e la gengiva sanguinante. Un incidente che è stato provocato probabilmente dalla presenza di un ossicino nell’orzotto e che ha costretto l’impiegato a ricorrere alle cure urgenti di un dentista. Ora, ha ottenuto un risarcimento di 1.200 euro che va a coprire le spese effettuate per ricostruire i due incisivi. IL RISCHIO L’attività di ristorazione è assimilabile per molti aspetti all’attività di un’industria di produzione in quanto utilizza delle materie prime e dei semilavorati che, opportunamente lavorati, realizzano un prodotto pronto per essere commercializzato. Se il produttore di automobili è responsabile per i danni che un terzo dovesse patire a causa di un difetto del prodotto da lui realizzato, al contempo il ristoratore è responsabile delle pietanze prodotte e smerciate. 

LA SOLUZIONE Il rischio dello smercio dei propri prodotti è opportunamente assicurato con Bene Business con la propria sezione di responsabilità civile anche nel caso di generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei locali dove viene svolta l’attività anche se dovuti a vizio del prodotto. 

A cura della Redazione di Assinews